Se a un lavoratore vengono riconosciute delle ridotte capacità lavorative, a chi spetta il compito di ricollocarlo (se ne esiste la possibilità) in azienda? Al medico competente? Al RSPP? Al datore di lavoro o a chi per lui lo rappresenta?
Il compito di ricollocarlo (attento: il compito, ma non l'obbligo) spetta al datore di lavoro (o ai dirigenti delegati) dell’azienda di appartenenza del lavoratore, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs.81/08 che così recita:
“Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 [tutela dei disabili], in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6 [giudizio di idoneità alla mansione formalizzato dal medico competente], attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Attenzione all’inciso “ove possibile”, poiché se il ricollocamento del lavoratore non è possibile a causa della organizzazione della azienda (mancanza di mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore), il datore di lavoro può licenziare il lavoratore per giusta causa oggettiva.
Marco
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