Amianto negll'impianti idrici (a cura di Marco Spezia)

Domanda

Riguardo le prescrizioni sull'amianto, vi sono obblighi vi siano anche per l'impiantistica idrica, cioè per le condotte degli acquedotti pubblici ed eventuali altri manufatti idrici sempre di uso pubblico.

Sapendo che per legge sia le reti e sia gli impianti appartengono ai Comuni sarebbe loro dovere finanziare la bonifica o del gestore che gestisce il servizio?

Risposta

La Legge 257/92, il Decreto Ministeriale del 06/09/94 e il D.Lgs.81/08 si applicano a tutti i manufatti contenenti amianto, quindi non soltanto alle coperture o alle tamponature degli edifici in onduline di Eternit (anche se queste sono le più evidenti e le più diffuse), ma anche a tubazioni, rivestimenti di tubazioni o impianti, materiale coibente, guarnizioni, ecc.

Gli obblighi relativi all'inventario, al controllo e all'eventuale bonifica di materiali contenenti amianto di cui alla normativa citata, si applicano pertanto a tutti i manufatti contenenti amianto di qualunque natura e applicazione.

Quello che può cambiare è lo stato di conservazione dell'amianto che per manufatti esposti a vento e intemperie può essere più degradato rispetto a manufatti isolati e magari già confinati (ad esempio pannelli inseriti all'interno di infissi).

Può poi cambiare il livello di rischio rispetto agli occupanti dello stabile, in quanto, mentre è assodato ormai da tutti che l'amianto è cancerogeno per inalazione, non è ancora convinzione diffusa che lo sia anche per ingestione (e quindi pericoloso anche nelle tubazioni dell'acqua potabile).

Resta pertanto a carico e responsabilità del proprietario una corretta valutazione del rischio del materiale contenente amianto dell'edificio, in funzione della sua natura, composizione e stato e delle modalità di esposizione, al fine di decidere se procedere alla bonifica e con quali metodiche (tamponamento, incapsulamento, rimozione).

In merito agli oneri finanziari, essi sono sempre a carico del proprietario se trattasi di edifici o impianti non destinati a lavorazioni (per i quali si applica la Legge 257/92) e a carico del datore di lavoro e/o del proprietario se trattasi di edifici o impianti non destinati a lavorazioni (per i quali si applica anche il D.Lgs.81/08).

Pertanto nel caso di tubazioni di trasporto di acqua facenti parte di acquedotti, gli oneri dell’inventario, della valutazione del rischio e delle eventuale bonifica, ricadono sui proprietari (e quindi società pubbliche, private o miste proprietarie della rete).

Argomento:

Rischio fisico
Torna all'archivio

Vivi un problema di salute e sicurezza sul lavoro?

Fai una nuova domanda

Consulta tutte le domande e risposte nel nostro archivio