Eventuali cambi di mansioni prevedono una rivalutazione dei rischi

Domanda

Una parte di un reparto con 8 addette sta per essere chiuso, sostituito da altro macchinario con nuovo personale. Alle addette è stato detto che saranno spostate, ma che si dovranno adattare perché non ci sono molti posti a sedere in azienda. Tuttavia alcune persone hanno delle limitazione ai carichi e/o movimenti. Come ci muoviamo?

Risposta

Sarebbe meglio capire prima quale sia la nuova mansione in quanto, il nuovo art. 2103 c.c., consente ai datori di lavoro di poter cambiare le mansioni dei lavoratori sia assegnando mansioni professionalmente diverse da quelle avute in precedenza, purché relative al medesimo livello d'inquadramento (mobilità orizzontale), sia potendo assegnare mansioni inferiori.

In particolare, in quest’ultimo caso, il datore di lavoro dovrà comprovare un'effettiva e necessaria riorganizzazione aziendale ed il cambio di mansione potrà avvenire solo a un livello immediatamente inferiore a quello attuale del lavoratore, oltretutto con il mantenimento della stessa retribuzione.

La decisione dell'impresa di voler provvedere a un cambio di mansione per un lavoratore deve essere comunicata in forma scritta, pena l'invalidità.

Ancora, l'impresa ha l'obbligo di accompagnare il cambio di mansione con la relativa formazione necessaria. Nel caso in cui le nuove mansioni cambino le condizioni di rischio del lavoratore, come ad esempio l'uso di nuovi macchinari o attrezzature, e il datore di lavoro non provvede a un adeguato aggiornamento professionale, sarà passibile di pesanti sanzioni economiche, permettendo al lavoratore il rifiuto dei nuovi compiti lavorativi.

Resta inteso che sarebbe auspicabile che posto quanto dice la legge, i lavoratori si tutelino con l'ausilio del sindacato che meglio può monitorare e verificare la legittimità degli "spostamenti".

 

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Dvr
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