Abbiamo delle domande sulla staticità delle strutture private post terremoto.
Chi deve richiedere i controlli nei luoghi privati come ad esempio Centri commerciali, magazzini e negozi su strada? Gli RLS nel caso pensino ci sia un pericolo possono evacuare i locali fino all'arrivo degli organi preposti al controllo degli stabili? I lavoratori possono rifiutarsi di stare all'interno dello stabile, restando comunque in prossimità del luogo di lavoro, fino all'arrivo dei vigili del fuoco?
L'obbligo dell'organizzazione della <strong>gestione delle situazioni di emergenza quali incendi, allagamenti, terremoti è sempre del datore di lavoro, il quale ai sensi degli artt. 18-43-44 del D.Lgs. 81/08, deve: nominare e formare- addestrare gli addetti alla gestione emergenze, elaborare sulla base della valutazione dei rischi le procedure specifiche per la gestione delle situazioni d'emergenza, far fare delle simulazioni per verificare la corretta applicazione delle procedure d'emergenza. Il datore di Lavoro non può costringere i lavoratori a restare sul proprio posto di lavoro in caso di situazioni di pericolo "grave ed immediato".
I lavoratori, compresi gli Rls, in situazioni d'emergenza, devono come prima cosa avvisare gli addetti all'emergenza, possono prendere iniziative personali, come procedere all'evacuazione, solo se non riescono a contattarli.
Consigliamo, prima di tutto, di richiedere al datore di lavoro tutta la documentazione che attesta l'organizzazione della gestione delle situazioni di emergenza come specificata sopra. Se temete non siano state correttamente svolte, attivatevi per richiedere l'attuazione di quanto previsto dalla legge per garantire la tutela della salute dei lavoratori in caso di situazioni di emergenza.
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