All’interno della mia azienda ci sono dei gruppi di lavoratori che non dipendono direttamente dalla azienda, ma dalla società capogruppo, che ha un’altra sede e un’altra ragione sociale.
In questo caso chi è il preposto di questi colleghi?
Se le persone sono assunte dalla tua azienda (con qualunque tipo di contratto), sono di fatto lavoratori della tua azienda, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), primo capoverso del D.Lgs.81/08:
“lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione”.
Ma anche se i lavoratori non fossero assunti direttamente dalla tua azienda (ad esempio lavoratori distaccati, vedi anche dopo), andrebbero considerati come lavoratori di fatto della tua azienda che risulta l’ “organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato” all’interno della quale in concreto essi operano.
Relativamente a questi lavoratori, i preposti sono coloro che all’interno della struttura organizzativa della tua azienda sovrintendono e controllano il loro operato, in forza della definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs.81/08:
“preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Ciò è confermato anche in maniera chiara dall’articolo 299 del D.Lgs.81/08 “Esercizio di fatto di poteri direttivi” che stabilisce che:
“Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigenti] ed e) [preposti], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.
Anche nel caso di ipotesi di lavoratore “distaccato” ai sensi del D.Lgs.276/03 gli obblighi posti dal D.Lgs.81/08 relativi al lavoratore distaccato (eccetto la formazione, ma compresa la sorveglianza, per tramite dei preposti) sono a carico del datore di lavoro utilizzatore, come stabilito dall’articolo 3, comma 6 del D.Lgs.81/08 medesimo:
“Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”,
come recentemente confermato anche dalla Sentenza n. 15696 del 16 aprile 2015 della Corte di Cassazione Penale.
In definitiva per i lavoratori da te citati, i preposti sono i dipendenti della tua azienda che li sovrintendono e li controllano.
Vivi un problema di salute e sicurezza sul lavoro?
Fai una nuova domanda
Consulta tutte le domande e risposte nel nostro archivio